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Notizie dal Comune

CORONAVIRUS - ESTESE LE MISURE RESTRITTIVE. LE NUOVE REGOLE
comune digitale
10.03.2020 -

CORONAVIRUS. IL SINDACO : “STIAMO A CASA PER FERMARE IL CONTAGIO. LE MISURE DEL GOVERNO NON SONO CONSIGLI MA LEGGE”- AI GIOVANI: “ANCHE VOI SIETE CITTADINI, PROTEGGETE CHI E’ PIU VULNERABILE”.

“Le misure del Governo entrate in vigore oggi, martedì 10 marzo 2020, sono drastiche ma necessarie ad arginare il diffondersi del contagio. Non si tratta di consigli ma di prescrizioni che valgono come legge. Il senso del nuovo decreto è ridurre al minimo le occasioni di contatto ravvicinato tra le persone. Per questo stare a casa è il modo migliore, per quanto possibile, di fare la nostra parte per uscire dall’emergenza” dichiara il sindaco Luciano Bacchetta, sintetizzando le nuove disposizioni: “Se non per motivi di lavoro, di necessità e di salute, non possiamo uscire dal comune di residenza. Sono sospesi eventi, gare, ed attività che prevedano un pubblico o afflusso di persone, comprese quelle di natura religiosa. Tranne gli alimentari, i centri commerciali saranno chiusi nel fine settimana. Bar e ristoranti chiuderanno alle 18.00. Ma soprattutto è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Voglio ricordarlo ai giovani, sui quali le restrizioni forse peseranno di più rispetto al normale stile di vita. Siete anche voi cittadini e dovete fare la vostra parte, collaborando a superare una crisi mai vista prima, proteggendo dal rischio di contagio i vostri cari più vulnerabili. Sono certo che i tifernati si conformeranno a queste più restrittive disposizioni, comprendendo la gravità del frangente e l’importanza di un comportamento uniforme perché le azioni messe in campo siano di breve periodo ma soprattutto efficaci contro il propagarsi del Coronavirus”. In caso di spostamenti per lavoro, necessità, tra cui assistenza ad anziani e disabili o spesa, salute, rientro al proprio domicilio è possibile ricorrere all’autocertificazione, sia in carta libera con una dichiarazione dell’interessato sia scaricando questo modulo del Ministero dell’Interno. Il comune di Città di Castello ribadisce le misure già assunte: sospensione dell’apertura di tutti i musei, degli asili nido e della scuola di musica, della Biblioteca, chiusura degli impianti sportivi compresi quelli gestiti da Polisport. Si invita a ricorrere al telefono o alla posta elettronica per avvalersi o contattare i servizi del comune, per lo Sportello del cittadino e per Anagrafe e Stato Civile. Qualora fosse necessario depositare documenti, non trasmissibili elettronicamente, è necessario concordare con gli uffici interessati un appuntamento. I recapiti sono pubblicati al link https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/pagina65_telefono-e-posta-elettronica.html. Il Giudice di pace fino al 22 marzo 2020 rimane aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 10.00; per le asseverazioni il mercoledì dalle 9.00 alle 10.00.

Il sabato sarà chiuso. In ogni caso è in funzione il centralino del Comune 075/85291 o il Comando della Polizia municipale 075/8529222. Tutte le informazioni ed i documenti sul sito istituzionale del comune alla sezione Speciale Coronavirus anche sull’Home Page. Nella Pagina Facebook Comune di Città di Castello sono pubblicati in tempo reale tutti gli aggiornamenti. Inoltre, dopo aver annunciato la sospensione dell’edizione di Marzo di Retrò, l’Amministrazione comunale comunica che in linea con le direttive del Governo è sospeso il mercato del sabato tranne per il settore degli alimentari, è confermato il mercato biologico del martedì e quello settimanale del giovedì. L’Amministrazione comunale sta attivando laddove possibile le modalità interne di smart working e, come disposto dal presidente del consiglio comunale, ha disposto la sospensione dei consigli e delle commissioni. La Giunta continuerà a riunirsi ma con tutte le precauzioni necessarie.



CORONAVIRUS: "STIAMO A CASA PER FERMARE IL CONTAGIO". Divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Leggi il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che estende a tutto il territorio nazionale le misure previste per la zona rossa dal DPCM di domenica 8 marzo 2020, articolo 1
 

 


Decalogo: cosa si può fare e cosa no


Sintesi delle nuove misure in vigore su tutto il territorio nazionale,
in base all'articolo 1 del DPCM di domenica 8 marzo 2020
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 09.03.2020
  1. L’efficacia del decreto è dal 10.03.2020 al 03.04.2020.
  2. EVITARE SPOSTAMENTI delle persone fisiche in entrata e in uscita dall’Italia nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità  ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  3. Divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  4. RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO e limitare al massimo i contatti sociali, per tutti i soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C); contattare il proprio medico curante;
  5.  DIVIETO ASSOLUTO di  mobilità  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus;
  6. SOSPENSIONE eventi e competizioni sportive di ogni disciplina e svolti in ogni luogo pubblico o privato; restano consentite le sedute di allenamento di atleti, professionisti, e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazione ai giochi olimpici o manifestazioni nazionali ed internazionali. Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali (impianti a porte chiuse o senza presenza di pubblico se all’aperto). In tuti tali casi le associazioni e le società sportive a mezzo del proprio personale medico sono tenute ad effettuare controlli contro la diffusione tra atleti, tecnici, dirigenti, e ogni altro accompagnatore partecipante; sono ammessi sport ed attività ludiche all’aperto a condizione che sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.[1]
  7. raccomandazione ai  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di PROMUOVERE, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie (durante il periodo di efficacia del decreto);
  8. SOSPENSIONE manifestazioni organizzate, eventi in luogo pubblico o privato compresi quelli di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (ad esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi, sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati);  SOSPENSIONE di ogni attività nei predetti luoghi;
  9.  SOSPENSIONE dei servizi educativi per l’infanzia (art.2 D.Lgs. 65/2017) e sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi professionali, master, università per anziani, corsi professionali e  le  attività  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, fermo restando la possibilità di formazione a distanza. E’ ESCLUSA qualsiasi  altra  forma  di  aggregazione alternativa. SOSPESE riunioni  organi  collegiali  in presenza. Enti gestori provvedono ad assicurare pulizia  ambienti e adempimenti amministrativi e contabili  concernenti  i servizi educativi per l'infanzia richiamati,  non  facenti  parte  di circoli didattici o istituti comprensivi;
  10. apertura dei luoghi di culto CONDIZIONATA all'adozione di misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone, tali da garantire la possibilità di rispetto della distanza interpersonale di un metro. SOSPESE cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  11. CHIUSI musei  e  gli  altri  istituti  e  luoghi  della cultura;
  12. SOSPESE le procedure concorsuali pubbliche e  private  (ESCLUSI casi di valutazione candidati effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero  in  modalità  telematica);
  13. CONSENTITE attività di ristorazione e bar dalle  6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  condizioni per garantire la possibilità del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso  di violazione;
  14. CONSENTITE attività commerciali diverse da quelle  di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con  modalità  contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza di almeno un metro tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso  di violazione. ALTRIMENTI CHIUSE.
  15.  SOSPESI congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e tecnico, nonché del personale le cui attività siano  necessarie  a gestire le attività richieste dalle unità  di  crisi  costituite  a livello regionale
  16. nello svolgimento di riunioni, ADOZIONE, in tutti i casi possibili, modalità  di  collegamento  remoto  con   particolare riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
  17. nelle giornate festive e prefestive, CHIUSURA delle  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonché  gli  esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni  per  garantire  la  possibilità  del  rispetto  della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività.. ALTRIMENTI CHIUSE. Chiusura non  disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui  gestore  è  chiamato  a  garantire  comunque  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  con  sanzione  della  sospensione dell'attività in caso di violazione;
  18. SOSPESE attività di  palestre, centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;
  19. SOSPESI esami di idoneità al rilascio della patente di guida.

 

 

Il Prefetto assicura l’esecuzione delle misure di cui all’art. 1 e monitora l’attuazione, da parte delle amministrazioni competenti, delle misure del decreto, avvalendosi, ove occorra, delle forze di polizia, corpo nazionale VV.F. e forze armate. Mancato rispetto degli obblighi di decreto punito salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell’art. 650 del CP.

 



 

CORONAVIRUS: SOSPESA L’EDIZIONE DI MARZO DI RETRO’. IL SINDACO: “EVITATE SPOSTAMENTI, SPECIALMENTE NELLE  ZONE ROSSE PIU’ VICINE”
“La situazione è nuova e determina alcune inevitabili misure finalizzate a preservare quanto più possibile la salute pubblica”: questo quanto ribadisce il sindaco tifernate Luciano Bacchetta in una nota che fa il punto sull’emergenza Coronavirus a Città di Castello: “Le prescrizioni dell’ultimo decreto del Governo ci ha indotto a sospendere l’edizione di marzo di Retrò, in programma domenica prossima 15 marzo 2020. Siamo amareggiati ma i cittadini devono capire quanto sia necessaria questa decisione ad evitare rischi di diffusione del contagio. Raccomando cautela nelle partenze, soprattutto da quanto anche le Province di Pesaro Urbino e Rimini ricadono nel perimetro della zona rossa. Mettetevi in viaggio solo per strettissima necessità. Mi rendo contro che è difficile accettare queste restrizioni ma il momento ha una particolare complessità e vanno usate tutte le accortezze del caso. In questo senso ringrazio per essere fatti carico del problema e avere compiuto il loro dovere di cittadini, gli operatori dei pubblici esercizi, di cui ho notato il senso di responsabilità, e gestori di sale da ballo, che hanno deciso di sospendere le attività autonomamente. E’ un periodo di sacrifici ma non abbiamo altra scelta. Allo stesso modo evitate di recarvi di persona sia presso gli uffici del comune che di altri enti, preferite il contatto telefonico o via email. Mercoledì 11 marzo è in programma un incontro con i massimi vertici della ASL Umbria 1 per valutare il quadro e avere maggiori criteri di orientamento rispetto a quello della vita pubblica che è compatibile o meno con le misure contro il Coronavirus”.
Il riferimento per il comune di Città di Castello è il sito dell’Amministrazione trasparente, link https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/pagina65_telefono-e-posta-elettronica.html, in cui sono pubblicati i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica. In ogni caso è in funzione il centralino del Comune 075/85291 o il Comando della Polizia municipale 075/8529222 in grado di orientare la cittadinanza e di dare informazioni ulteriori.Tutte le informazioni ed i documenti sul sito istituzionale del comune alla sezione Speciale Coronavirus anche sull’Home Page. Nella Pagina Facebook Comune di Città di Castello sono pubblicati in tempo reale tutti gli aggiornamenti.
Si ricorda che anche gli impianti sportivi da Polisport sono stati chiusi fino a lunedì 16 marzo 2020.




CORONAVIRUS: LE  NUOVE MISURE PER CONTENERE IL CONTAGIO. EVITARE FREQUENTAZIONI E DISTANZA DI SICUREZZA. IL SINDACO: “NESSUNO E’ ESENTATO DAL RISPETTARE QUESTE MISURE. UN DOVERE VERSO I CITTADINI PIU’ DEBOLI, DIAMO IL BUON ESEMPIO AI GIOVANI”

Un nuovo decreto del Governo ha introdotto misure più restrittive per fronteggiare il contagio da Coronavirus. Sono misure che riguardano tutto il territorio nazionale, tutti gli italiani e dunque anche noi, ciascuno di noi in prima persona” dichiara il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta raccomandando ai tifernati di collaborare, come cittadini responsabili, per sé ma anche per i propri cari più vulnerabili i e conformarsi alle indicazioni, senza allarmismi ma anche senza sottovalutazioni”.

L’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio firmato oggi, domenica 8 marzo 2020, detta le regole per tutto il territorio, escluso dalle zone rosse: sospensione di tutte manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi cinema e teatro, sospesa l’attività di pu, scuole di ballo, sale scommesse, discoteche e locali simili, musei, ristorazione e bar, altre attività commerciali non organizzati per il rispetto della misura di  sicurezza interpersonale di un metro. Sono sospese le tutte le gare sportive o gli allenamenti tranne quelli in cui le società possono garantire le misure di precauzione. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative adeguate. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Il decreto ribadisce divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

“Rimanere razionali non significa pensare di essere in una zona franca ma anzi dare il proprio contributo, importantissimo in questo momento, per contrastare l’epidemia, salvaguardando le zone dove non si è manifestata”  dichiara ancora il sindaco. “Tutti dobbiamo modificare i comportamento naturali e le abitudini, evitando frequentazioni non necessarie, proteggendosi con elementari regole di igiene personale, come lavarsi le mani. Ai genitori ricordo che la sospensione della scuola mira a contenere le occasioni di contatto ravvicinato tra i bambini, gli adolescenti ed i giovani, che devono evitare di trovarsi in gruppo in luoghi chiusi, di qualsiasi natura, e mantenere in ogni caso la distanza interpersonale di sicurezza di un metro. Sta agli adulti dare il buon esempio”. “Ci troviamo di fronte ad un’emergenza dai tratti inediti anche per la scienza. A prescindere dalle nostre opinioni personali sulla vicenda Coronavirus, il senso civico e la responsabilità di cittadini indicano che l’unica strada è seguire le indicazioni e sperare che anche grazie al nostro contributo questa emergenza sia superata velocemente”.




CORONAVIRUS: UFFICI DEL COMUNE APERTI MA QUANDO POSSIBILE USATE TELEFONO O EMAIL

In linea con le misure assunte dal governo, attraverso i Dpcm del 4 e 8 Marzo 2020, per contrastare l’emergenza Coronavirus, anche l’Amministrazione di Città di Castello invita i cittadini che avessero l’esigenza di contattare od avvalersi dei servizi del comune, che rimangono a disposizione con le consuete modalità, di ricorrere al telefono o all’email anziché recarsi di persona all’Ufficio interessato. Il riferimento per ogni comunicazione è il sito dell’Amministrazione trasparente, link https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/pagina65_telefono-e-posta-elettronica.html, in cui sono pubblicati i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica. In ogni caso è in funzione il centralino del Comune 075/85291 o il Comando della Polizia municipale 075/8529222 in grado di orientare la cittadinanza e di dare informazioni ulteriori.

 


 

 

MISURE PIU' RESTRITTIVE CONTRO IL CORONAVIRUS. NUOVO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Leggi il testo

In particolare il nuovo decreto introduce misure restrittive per far fronte alla diffusione del contagio, che riguardano tutto il territorio nazionale e tutti i cittadini. Si raccomanda la lettura delle nuove prescrizioni e di attenersi strettamente a quanto disposto.

ART. 2
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus eOVID-19)
l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, suII’ intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnisti ca o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell ‘attività in caso di violazione;
f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l, lettera d);
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 6 dell’ 8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giomi, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esìgenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAlPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma l, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare, I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri, Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

 

 

 


DICHIARAZIONE DEL SINDACO

Dichiarazione del sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta: “Anche il comune di Città di Castello, conformandosi alle disposizioni nazionali per contrastare l’emergenza Coronavirus, ha disposto la sospensione dell’attività didattica fino al 15 marzo della scuola di musica G. Puccini e degli asili nido; ugualmente sono rimandate ad una data futura le iniziative promosse dal Comune e previste in luoghi in cui non è possibile garantire il rispetto delle precauzioni previste dal Decreto del Governo ed in particolare gli eventi (stagione di prosa, a chilometri zero e Teatro Ragazzi) programmati al Teatro degli Illuminati. La Biblioteca Carducci rimarrà aperta, pur assumendo precauzioni nella fruizione degli spazi da parte degli utenti. Anche gli impianti sportivi del comune rimarranno aperti alle associazioni sportive, che autonomamente valuteranno la compatibilità delle loro attività con le norme in vigore e con eventuali direttive delle Federazioni.

 

L’obiettivo delle misure assunte dal Governo è arginare il contagio da Coronavirus e tornare quanto prima alla normalità: tutti i cittadini devono sentirsi responsabili e collaborare, seguendo le regole igienico-sanitarie e di comportamento indicate dal Ministero della salute, evitando assembramenti e luoghi affollati, mantenendo la distanza interpersonale consigliata di un metro. Tutti dobbiamo modificare per un periodo, che speriamo molto breve, le nostre abitudini ed evitare di partecipare o promuovere occasioni di potenziale rischio. Queste raccomandazioni sono rivolte soprattutto alle persone anziane o affette da patologie croniche, per i quali le indicazioni sono di non uscire dalla propria abitazione se non per stretta necessità. Estendo l’appello a tutti i soggetti che in questi giorni hanno iniziative in calendario perché si attengano strettamente misure di prevenzione adottate”.

 

Tutte le informazioni sono a disposizione nella Pagina speciale dedicata all’emergenza Coronavirus sull’HomePage del sito istituzionale www.cittadicastello.gov.it

 



 

NOVITÀ: SCUOLE CHIUSE FINO AL 15 MARZO. Leggi il decreto del Presidente del Consiglio del 4.3.2020.

Maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Istruzione Ordinanza della Regione Umbria del 4 Marzo 2020

 

 


Ultime misure del Governo, Ministero della Salute e Regione Umbria

Lettera della Prefettura

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreto del Ministero della Salute

Ordinanza Regione Umbria

Decalogo del Ministero 

 

Ordinanza Regione Umbria

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Leggi e scarica il documento integrale



In sintesi le principali indicazioni della task force per la gestione dei pazienti e raccomandazioni ai cittadini
(aun) – perugia 24 feb. 020 –

 


Nell’attuale fase di diffusione della malattia, la Task-Force regionale ha stabilito che qualunque caso sospetto (che risponda ai criteri epidemiologico, clinico e temporale)indipendentemente dalla gravità delle condizioni cliniche, debba essere ricoverato nelle due Cliniche di Malattie Infettive di Perugia e Terni, al fine di prevenire i possibili casi secondari.
Sono state prese in esame le diverse possibilità di accesso al Servizio sanitario: nel caso in cui il medico (MMG, PLS o della Continuità assistenziale) venga contattato da pazienti sintomatici che corrispondano alla definizione di caso sospetto, se il paziente non ha bisogno di assistenza urgente non è indispensabile effettuare una visita domiciliare, ma è necessario, in questo caso, allertare immediatamente il 118 che provvederà a contattare il Pronto Soccorso delle due Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni che daranno indicazioni per predisporre il ricovero immediato nelle Cliniche di Malattie Infettive nel rispetto del percorso stabilito.
Nel caso in cui i medici vengano contattati da persone asintomatiche che provengono da zone a rischio o che siano state a contatto con casi sospetti da meno di 14 giorni, disporranno,  di concerto con i servizi Territoriali (Distretti) e quindi con i Servizi di Igiene e sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione, un isolamento domiciliare fiduciario, fino allo scadere delle due settimane successive al ritorno, motivato da cause di sanità pubblica.



Nel caso di richiesta di soccorso al 118, in particolare da parte di persone in transito nella regione che non possono rivolgersi a MMG, PLS o ai medici della Continuità Assistenziale, per essere trasportati dal proprio domicilio in ospedale, è necessario che l'addetto alla Centrale Operativa 118, sulla scorta delle proprie procedure interne (intervista telefonica), conduca una breve indagine epidemiologica per valutare se corrisponde alla definizione di caso sospetto di malattia da “2019-NCoV”.
Nei casi in cui, per qualunque motivo, il paziente arrivasse con propri mezzi all’osservazione del Pronto Soccorso oppure ad un ambulatorio medico, il triage di questi pazienti deve permettere una rapida individuazione dei casi sospetti e dovranno essere adottate tutte le misure volte ad impedire la diffusione ad altre persone (operatori sanitari e altri pazienti): se dal triage il caso dovesse rispondere ai criteri citati per essere definito “caso sospetto”, dovranno essere messe in atto l’eventuale trasporto e ricovero in un reparto di malattie infettive, identificazione dei contatti per successive valutazioni e misure di igiene ambientale.
Le ambulanze in dotazione al 118 risultano tutte equipaggiate con adeguati dispositivi di protezione. Le Aziende USL stanno provvedendo inoltre a distribuire i kit con i dispositivi ai medici del territorio.
Si precisa che se si identifica un caso sospetto, dovrà essere fatta una segnalazione immediata alla ASL territorialmente competente (in particolare al Servizio Igiene e Sanità pubblica) che provvederà a darne subito comunicazione alla Direzione Regionale Salute e Welfare e, quindi, dovrà essere trasmessa anche la scheda di notifica entro 12 ore, secondo quanto indicato dalla specifica circolare ministeriale.



I medici della Task Force raccomandano alla popolazione l’adozione delle seguenti misure igieniche e sanitarie: lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche, evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie o se sei stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria, coprirsi naso e bocca se starnutisce o tossisce avendo cura di farlo nella piega del gomito, starnutire o tossire in un fazzoletto, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani, pulire le superfici con disinfettanti a base di coloro o alcool, non prendere antivirali e antibiotici se non prescritti, contattare il numero verde 800.63.63.63 se si hanno febbre, tosse o difficoltà respiratorie usare la mascherina. In caso di febbre, tosse o difficoltà respiratorie non recarsi al Pronto soccorso contattare il proprio medico o il numero verde recarsi al pronto soccorso non è utile ne’ per la propria cura ne’ per la collettività. (fonte AUN)

Canali di informazione istituzionali

MINISTERO DELLA SALUTE: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ (OMS): https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 


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