Punti di contatto diretto per il servizio
Email: demografico.anagrafe@comune.cittadicastello.pg.itTelefono: 075 8529 362
La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’Art. 1). 
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Città di Castello, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso lo sportello anagrafico per effettuare la variazione. 
Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione tra loro o con altre persone.
Dichiarazione di una convivenza di fatto
Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo allegato "Istituzione CdF") unitamente alle copie dei documenti di identità.
La dichiarazione può essere effettuata direttamente allo sportello dell'Ufficio Anagrafe (Via XI settembre, 41) oppure inoltrata:
L'inoltro via email o PEC è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
Oppure, occorre presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe di Città di Castello - Via XI settembre n. 41 con i documenti d'identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.
Attenzione
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.
Cancellazione di una convivenza di fatto
La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto (modulo allegato "Cancellazione CdF"), unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti dovrà essere inviata secondo le seguenti modalità:
L'inoltro via email o PEC è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
2 giorni
Nessun costo.
Sottoscrizione di un Contratto di Convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma digitale al seguente indirizzo PEC: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Il contratto è nullo nei seguenti casi:
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.
Il contratto di convivenza si risolve in caso di:
Nessun limite alla copertura geografica
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