Cosa fa
Il Servizio Tributi del comune di Città di Castello gestisce i tributi e le tasse locali.
Il Servizio Tributi assume un’importanza strategica nell’economia del bilancio del Comune dovendo garantire il necessario flusso di entrate al fine di consentire l’erogazione dei servizi ai propri cittadini. Il Servizio Tributi provvede all’espletamento delle pratiche relative alla gestione delle entrate di natura tributaria ed alla riscossione di alcune entrate di natura patrimoniale, oltre ad altre attività comunque riferibili ad entrate del Comune. La gestione delle principali imposte e tasse è svolta direttamente dagli uffici comunali, mentre la TARI (tassa sui rifiuti), la COSAP e l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni sono gestite in concessione da “So.Ge.Pu. s.p.a.” (TARI) e "DOGRE srl" (COSAP, ICP-DPA). La riscossione coattiva delle entrate comunali è affidata agli agenti della riscossione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER). Sia con i concessionari TARI, COSAP, ICP-DPA che con ADER il Servizio Tributi svolge un’attività di comunicazione e di controllo.
Il Servizio Tributi dispone di un collegamento informatico indispensabile per la propria attività con le seguenti banche dati:
- Agenzia del Territorio (SISTER - Catasto Terreni e Fabbricati)
- Ministero delle Finanze (SIATEL - Anagrafe tributaria)
- Agente della Riscossione Tributi (Portale ADER)
- Concessionario TARI (So.Ge.Pu. s.p.a.)
- Altri uffici comunali (Anagrafe, Commercio, Edilizia, SIT, ecc.)
Le informazioni riguardanti le nuove imposte comunali di competenza sono inserite in questa pagina in base alla vigente normativa. I regolamenti comunali sono consultabili in fondo alla pagina, sotto l’elenco completo dei tributi gestiti dal servizio (o dati in gestione a altri enti tramite apposite convenzioni); all’interno dei link sono reperibili tutte le informazioni e la modulistica per il pagamento delle stesse.
- Regolamento accertamento con adesione tributi comunali
COMUNICAZIONE DI ADOZIONE DELLA DELIBERA DI NON APPLICAZIONE DELLO STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO A MILLE EURO.
Si informa che il comune di Città di Castello con provvedimento del Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2023 ha deliberato di non dare applicazione alle disposizioni di cui ai commi 227 e 228 della L.197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati dal Comune all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Lo stralcio avrebbe comportato l’annullamento automatico delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’art. 30, dpr 602/1973.
In particolare per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, lo stralcio avrebbe operato limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi gli interessi semestrali di cui all’art. 27, co. 6, legge 689/1981 e gli interessi di mora di cui all’art. 30 del dpr 602/1973.
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
Emergenza COVID 19 - Esenzioni
- Obbligo dichiarativo per le esenzioni IMU da Covid 19.
In data 8 giugno 2021 il MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di dichiarazione IMU nel caso di esenzione da Covid 19 precisando che i soggetti esonerati dal versamento dell’Imposta Municipale Propria nel corso del 2020, in base ai vari decreti connessi all’emergenza COVID 19, sono obbligati a presentare la dichiarazione.
https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imu-tasi/page/modello-di-dichiarazioni-e-istruzioni/
Accordi territoriali - Canone concordato
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Il Comune di Città di Castello, con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 14/03/2024, ha istituito l’Imposta di soggiorno, prevista dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 recante disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, fissandone la decorrenza al 1° luglio 2024.
Con il medesimo atto è stato altresì approvato il relativo Regolamento disciplinante il tributo.
Le aliquote dell’imposta di soggiorno sono state approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 12 aprile 2024.
L’imposta è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e dei servizi pubblici locali.
Informativa Imposta di Soggiorno
Modulistica Imposta di Soggiorno
Promemoria presentazione Modello 21 - Gestione 2024
TARI - TASSA SUI RIFIUTI
La gestione del tributo è affidata in concessione a So.Ge.Pu. s.p.a.
Tutti i procedimenti e le richieste di informazioni inerenti la gestione della TA.RI. (TASSA RIFIUTI – Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti), dovranno essere rivolte agli sportelli di So.Ge.Pu. s.p.a. che ha assunto la gestione del Servizio per conto del Comune di Città di Castello.
So.Ge.Pu. S.p.a. - Concessionario TARI
Portale Sogepu-Trasparenza ARERA
Carta della qualità dei servizi - Servizi di igiene urbana
- Articolazione tariffaria TARI
Canone Unico Patrimoniale - Canone Mercatale
La gestione delle suddette entrate è affidata in concessione a DOGRE s.r.l..
Tutti i procedimenti e le richieste di informazioni inerenti la gestione del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale dovranno essere rivolte agli sportelli di DOGRE s.r.l. che ha assunto la gestione del Servizio per conto del Comune di Città di Castello.
- Regolamento Canone Unico Patrimoniale
- Regolamento - Canone Mercatale
ADDIZIONALE IRPEF
L'addizionale comunale all'IRPEF è stata istituita dal Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 (art. 1) e succ. modificazioni.
L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, le aliquote approvate dal Comune (con esenzione per redditi imponibili IRPEF fino a 13.600,00 euro) ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917/1986.
Aliquote in vigore per l’anno 2024:
- esenzione dei soggetti passivi con reddito imponibile annuo fino a €.13.600,00;
- aliquota unica, 0,80%;
